Art. 2.
(Istituzione dell'albo dei medici competenti all'esercizio della medicina legale e assicurativa).

      1. È istituito l'albo dei medici competenti all'esercizio della medicina legale e assicurativa, di seguito denominato «albo». L'iscrizione è riservata ai medici, cittadini italiani e stranieri, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1.
      2. Gli elenchi degli iscritti all'albo in ambito nazionale e provinciale sono tenuti dall'ordine nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 

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